Civile - comparsa - conclusionale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006
Sentenza - Mancata fissazione del termine per gli scritti conclusivi - Deposito prima della scadenza del termine per le conclusionali - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni - Modalità di deduzione con il mezzo di impugnazione - Indicazione della rilevanza delle ragioni non dedotte con le comparse conclusionali e con le memorie - Necessità.
La mancata assegnazione alle parti del termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie, o la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei termini già assegnati, previsti dall'art. 190, cod. proc. civ., non sono di per sé causa di nullità della sentenza stessa, essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa. A tal fine, la parte deve dimostrare che l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006