Divisone giudiziale - Domanda
Divisone giudiziale - Domanda di divisione - Appello - Estensione a beni non oggetto della originaria domanda di scioglimento primo grado - Domanda nuova - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In tema di ius novorum vietato in appello, costituisce domanda nuova la richiesta di estendere lo scioglimento della comunione a beni in relazione ai quali in primo grado era stato chiesto che permanesse lo stato di comunione pro indiviso , dal momento che questa richiesta non determina soltanto una diversa modalità di realizzazione della divisione, ma, introducendo nuovi temi d'indagine, costituisce una mutatio e non una semplice emendatio libelli . (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di secondo grado che, in controversia per la divisione di un immobile, composto da un fabbricato e da un'area esterna allo stesso, aveva ritenuto una mera modalità divisionale la domanda prospettata per la prima volta in appello di procedere alla divisione anche dell'area esterna adibita a giardino comune al fabbricato). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9472 del 28/04/2011
Divisione giudiziale - Domanda di divisione - Appello - Estensione a beni non oggetto della originaria domanda di scioglimento primo grado - Domanda nuova - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di "ius novorum" vietato in appello, costituisce domanda nuova la richiesta di estendere lo scioglimento della comunione a beni in relazione ai quali in primo grado era stato chiesto che permanesse lo stato di comunione "pro indiviso", dal momento che questa richiesta non determina soltanto una diversa modalità di realizzazione della divisione, ma, introducendo nuovi temi d'indagine, costituisce una "mutatio" e non una semplice "emendatio libelli". (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di secondo grado che, in controversia per la divisione di un immobile, composto da un fabbricato e da un'area esterna allo stesso, aveva ritenuto una mera modalità divisionale la domanda prospettata per la prima volta in appello di procedere alla divisione anche dell'area esterna adibita a giardino comune al fabbricato). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9472 del 28/04/2011
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9472 del 28/04/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30-7-1997 Lorenza Lanza conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona Li.. Marta Milvia chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione sussistente tra le parti avente ad oggetto un immobile sito in Comune di Torri del Benaco e, previo accertamento della divisibilità del bene, attribuire all'esponente la proprietà dell'intero piano terra e di una superficie di circa mq. 30 antistante il soggiorno e la cucina nonché la metà del piano interrato, ed alla Li.. l'intero primo piano e l'altra metà del piano interrato, lasciando in comunione "pro indiviso" il restante spazio esterno, come stabilito dalle parti in precedenza.
La convenuta si costituiva in giudizio non opponendosi alla divisione, precisando che questa doveva avvenire con l'assegnazione a sè del piano primo ed alla attrice del piano terra e del piano interrato nella misura del 50%, mentre il giardino doveva restare comune per intero.
Con sentenza del 18-4-2002 il Tribunale adito disponeva lo scioglimento della comunione suddetta ed assegnava alla Lanza l'appartamento al piano terra, parte del seminterrato, l'area scoperta di mq. 85, il posto auto scoperto ed il conguaglio di L. 9.100.000, rimanendo in comunione parte del seminterrato e dell'area scoperta.
Proposta impugnazione da parte della Li.. cui resisteva la Lanza la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 10-3-2005 ha rigettato il gravame.
Avverso tale sentenza la Li.. ha proposto un ricorso per cassazione affidato a due motivi cui la Lanza ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Li.., denunciando violazione degli artt. 101 - 112 e 345 c.p.c., sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la decisione del giudice di primo grado assunta in relazione a conclusioni rassegnate dalla Lanza diverse da quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c.; invero la controparte aveva chiesto solo lo scioglimento della comunione in relazione al fabbricato e non anche all'area circostante destinata a giardino, che avrebbe dovuto rimanere indivisa ad eccezione di una porzione di circa mq. 30 davanti al soggiorno di cui la Lanza aveva chiesto l'assegnazione in via esclusiva; pertanto la domanda successivamente proposta dalla Lanza di dividere anche tutto il giardino e non accettata dalla esponente doveva essere considerata nuova, e come tale non avrebbe dovuto essere accolta per non incorrere nella violazione anche del principio del contraddittorio.
La censura è fondata.
La Corte territoriale ha ritenuto che correttamente i giudice di primo grado aveva proceduto alla divisione dell'immobile per cui è causa secondo le modalità indicate dal CTU nonostante queste fossero diverse da quelle prospettate dall'attrice, la quale peraltro aveva accettato il progetto divisionale elaborato dal suddetto consulente;
in proposito ha richiamato l'orientamento di questa Corte secondo il quale nel giudizio di divisione il "petitum"che vincola la decisione del giudice ex art. 112 c.p.c. è lo scioglimento della comunione e non le richieste delle parti circa le porzioni del bene ad esse attribuibili, perché tali richieste, risolvendosi nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, non vincolano il giudice, e sono proponibili per la prima volta anche nel giudizio di appello, non costituendo esse una domanda nuova.
Tale convincimento non può essere condiviso in quanto l'indirizzo giurisprudenziale ora richiamato non riguarda la fattispecie, laddove è pacifico che la domanda iniziale della Lanza di scioglimento della comunione esistente tra le parti con l'attribuzione ad essa di una determinata porzione ed alla Li.. di un'altra porzione dell'immobile comune prevedeva la permanenza della comunione tra di esse dello spazio esterno adibito a giardino, così come richiesto anche dalla convenuta all'atto della costituzione in giudizio;
soltanto in seguito la Lanza, all'esito dell'espletamento della CTU avente ad oggetto il progetto divisionale (dunque successivamente all'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c. per la definitiva fissazione del "tbema decidendum") aveva chiesto l'estensione della divisione all'intera area destinata a giardino, pretesa sulla quale la Li.. non aveva accettato il contraddittorio.
Orbene sulla base di tali premesse deve rilevarsi che la richiesta in esame da parte della Lanza non ha riguardato una diversa modalità di attuazione della divisione (ipotesi che ricorre ad esempio qualora un condividente che inizialmente abbia richiesto l'attribuzione a sè medesimo soltanto di una porzione del bene comune successivamente richieda l'attribuzione per l'intero di tale bene con il riconoscimento di un conguaglio in favore degli altri condividenti) bensì un ampliamento della divisione ad una parte della comunione - l'area esterna destinata a giardino - che le parti con le posizioni rispettivamente assunte nel processo avevano concordemente deciso di lasciare in comune tra di loro.
È quindi evidente che la problematica posta dalla fattispecie è estranea alle diverse modalità tramite le quali è possibile pervenire allo scioglimento di un bene comune determinato, modalità invero modificabili senza incorrere in preclusioni di natura processuale in quanto pur sempre attinenti alla originaria domanda di scioglimento di quello stesso bene; infatti l'estensione della divisione ad una ulteriore parte del bene comune inizialmente concordemente esclusa dalla divisione sollecita un tema di indagine parzialmente nuovo e legittima possibili diverse strategie difensive, non potendosi escludere che tale evenienza possa comportare l'interesse delle parti ad optare per un nuovo assetto dell'intero progetto divisionale per i riflessi che la divisione così estesa può comportare sul valore delle porzioni già formate; in tal senso questa Corte si è già espressa (sia pure con riferimento al divieto di "jus novorum" in appello ma con implicazioni rilevanti anche nella fattispecie), affermando che costituisce domanda nuova la richiesta di estendere lo scioglimento della comunione a beni in relazione ai quali in primo grado era stato chiesto ed ottenuto che permanesse lo stato di indivisione, giacché siffatta richiesta non si risolve in una diversa modalità di realizzazione della divisione ma, introducendo nuovi temi di indagine, costituisce una "mutatio"e non semplicemente una "emendatio libelli"(Cass. 13-12-2005 n. 27410). Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, afferma che l'attribuzione alla Lanza dell'intera porzione di giardino prospiciente il lago di Garda aveva comportato un evidente incremento di valore dell'appartamento di quest'ultima, e che la Corte territoriale non ha tenuto conto in proposito che il valore dei due appartamenti, terrazzi compresi, non poteva essere oggetto di apprezzamento da parte del giudice, poiché le parti avevano già attribuito ad essi eguale valore, chiedendo ciascuna di esse una delle due unità;
pertanto, essendo stato attribuito all'appartamento assegnato alla Lanza come pertinenza un giardino con un intrinseco maggior valore rispetto all'altro, tale differenza di valore avrebbe dovuto comportare un maggior conguaglio rispetto a quello riconosciuto. Tale censura resta assorbita all'esito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso.
In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio al altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011
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