Interruzione per morte di una parte - Mancata riassunzione nei confronti di taluno dei coeredi - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011
La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011