Interruzione per morte di una parte - Mancata riassunzione nei confronti di taluno dei coeredi - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso - Necessità.
La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indimente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011