Civile - intervento in causa di terzi - questioni relative all'intervento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 09/09/2011
Giudizio avanti alle sezioni stralcio ex lege n. 276 del 1997 - Limite temporale della rimessione della causa al collegio - Udienza di precisazione delle conclusioni davanti a giudice onorario - Rilevanza - Riferimento alla precedente udienza dinanzi al giudice istruttore - Esclusione - Fondamento.
In tema di intervento da parte del terzo nei giudizi trattati dalle sezioni stralcio dei tribunali ordinari, la disposizione di cui all'art. 268 cod. proc. civ., che non consente, in generale, tale eventualità dopo la rimessione della causa al collegio, va riferita all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice onorario (G.O.A.) nominato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 276 del 1997, e non alla precedente udienza fissata dal giudice istruttore, avendo l'assegnazione della causa al predetto giudice onorario riproposto necessariamente la trattazione nelle successive fasi che hanno assorbito, reiterandole, quelle già svolte, con la conseguenza che rispetto ad esse va condotto lo scrutinio su eventuali preclusioni di legge.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 09/09/2011