Nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti costitutivi della pretesa - Omissione, da parte del giudice, dell'ordine di integrazione - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Possibilità, per il giudice d'appello, di rilevare la nullità e fissare il termine per l'integrazione della domanda - Condizioni.
Se il giudice omette di ordinare l'integrazione o la rinnovazione d'una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, cod. proc. civ.), nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell'attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012