Alloggio di edilizia popolare ed economica oggetto di proprietà superficiaria in capo al debitore - Validità del pignoramento - Condizioni.Corte id Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6576 del 14/03/2013
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6576 del 14/03/2013
In tema di espropriazione forzata immobiliare, è valido, anche se genericamente riferito alla proprietà del bene, il pignoramento che intenda sottoporre ad esecuzione un immobile costruito, oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore, sebbene si tratti di alloggio di edilizia popolare ed economica, ove il residuo patrimonio del medesimo debitore sia insufficiente ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori. (Principio pronunciato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).