Riunione di più cause - Evento interruttivo - Riassunzione del giudizio ad iniziativa di una sola parte - Idoneità ad escludere l'estinzione del processo nei confronti delle altre - Sussistenza - Condizioni - Costituzione in giudizio delle altre parti e riproposizione di tutte le domande già appartenenti alle cause riunite - Sufficienza.
In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11686 del 26/05/2014