Preclusione ex art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. - Contenuto - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Fondamento.
La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11681 del 26/05/2014