Trasferimento immobiliare - Nullità ex art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Natura - Carattere assoluto - Conseguenze.
La nullità da cui sono affetti, ex art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, gli atti di trasferimento di edifici privi dell'indicazione degli estremi della licenza o concessione “ad aedificandum” (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, dell'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, ha carattere assoluto e, conseguentemente, è rilevabile d’ufficio, nonché deducibile da chiunque vi abbia interesse.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23541 del 09/10/2017