Civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22839 del 29/09/2017
Rete elettrica nazionale di cui al d.lgs n. 79 del 1999 – Individuazione custode – Proprietario – Configurabilità – Gestore – Esclusione – Fondamento.
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessario che il custode eserciti un effettivo potere sulla cosa, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale, sicché, in base all'assetto ed alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina recata dal d.lgs. n. 79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso d.lgs.) nel settore dell’energia elettrica, custode della "rete elettrica" deve ritenersi il "titolare" della stessa - ossia il proprietario, che provvede in via immediata e diretta all'uso, conservazione e manutenzione della rete medesima - e non già il gestore, che ha solo un potere di regolazione e controllo sull’operato del “titolare”, il cui cattivo esercizio potrebbe, eventualmente, dar luogo ad una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22839 del 29/09/2017