Religione culti e chiese - chiesa cattolica - città del vaticano - enti ecclesiastici - autorizzazione - in genere - Donazione - Accettazione - Autorizzazione di cui all'art. 9 della legge n. 848 del 1929 – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22792 d
Natura - Condizione legale di efficacia - Operatività "ex tunc" - Conseguenze in tema di assoggettabilità dell'immobile donato ad INVIM straordinaria, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 299 del 1991 - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - oggetto dell'imposta - INVIM straordinaria ex art. 1 del d.l. n. 299 del 1991 - Immobili acquistati per donazione da ente ecclesiastico - Assoggettamento ad imposta - Condizioni - Donazione anteriore al 31 ottobre 1991 - Necessità - Autorizzazione intervenuta successivamente - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di INVIM straordinaria, gli immobili acquistati per donazione da un ente ecclesiastico sono assoggettati ad imposizione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, anche nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine previsto dalla predetta disposizione, la donazione non sia stata ancora autorizzata (e quindi accettata) ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 27 maggio 1929, n. 848: l'autorizzazione - la cui necessità fu confermata, a seguito della modifica del Concordato lateranense, dall'art. 7, comma quinto, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222, di ratifica ed esecuzione degli Accordi di Villa Madama, che, assoggettando gli enti ecclesiastici ai controlli previsti dalle leggi civili italiane per gli acquisti delle persone giuridiche, rinviavano implicitamente all'art. 17 cod. civ., ed è venuta meno soltanto a seguito dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, con efficacia retroattiva, ad opera dell'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 1, comma primo, della legge 22 giugno 2000, n. 192, che ha esteso l'abrogazione agli artt. 600, 782, quarto comma, e 786 cod. civ. - non costituiva infatti requisito di validità della donazione effettuata in favore degli enti ecclesiastici, con conseguente nullità dell'accettazione eventualmente intervenuta in mancanza della stessa, ma una condizione legale di efficacia, che, in quanto destinata a rimuovere un limite posto al libero esercizio di un diritto, quando sopravveniva operava "ex tunc", facendo risalire l'acquisto al momento in cui l'atto era stato posto in essere.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22792 del 23/10/2006