Mancato rispetto delle norme relative alla sua dettatura e alla relativa redazione - Conseguenza - Nullità - Esclusione - Fondamento - Idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo - Condizione - Rituale sottoscrizione da parte del giudice. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22841 del 25/10/2006
In carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 cod. proc. civ.) non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22841 del 25/10/2006