Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente - Azione del coniuge per l'attribuzione di una quota della pensione dell'assente - Legittimazione passiva dell'INPS - Sussistenza.
In tema di azione (di accertamento) di un coniuge, volta alla dichiarazione di assenza dell'altro coniuge ed al regolamento interinale del patrimonio dello scomparso, l'INPS è passivamente legittimato in ordine alla pretesa dell'attore concernente l'attribuzione, a titolo di assegno alimentare ai sensi dell'art. 51 cod. civ., di una quota della pensione dell'assente.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3405 del 19/03/1992