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Assenza e dichiarazione di morte presunta - Assenza, curatore dello scomparso - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7364 del 04/07/1991

Debitore - Offerta della prestazione al curatore - Necessità - Esclusione.

La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 cod. civ.), non implica di per sè che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo "status" del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell'adempimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7364 del 04/07/1991