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spese giudiziali civili - nota delle spese - Cass. n. 11522/2013

Specificazione della somma domandata - Attribuzione alla parte a titolo di rimborso spese di una somma di entità superiore - Inammissibilità.Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11522 del 14/05/2013


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Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11522 del 14/05/2013
In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att., specificando la somma domandata, il giudice (nella specie giudice d'appello chiamato a regolare le spese dei due gradi di giudizio) non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.


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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

11522

2013