spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Cass. n. 1023/2013
Potere di ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra parte soccombente e parte totalmente vittoriosa - Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013
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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013
Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli, decidendo l'opposizione proposta da Vi..... Emanuele avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il Presidente del Tribunale lo aveva condannato al pagamento in favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato della somma dovuta per omessi e ritardati versamenti relative alle giocate, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'Amministrazione alle spese giudiziali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
La Corte di appello di Napoli, accogliendo l'impugnazione dell'Amministrazione relative alla regolazione delle spese processuali, dichiarava integralmente compensate le spese processuali del primo grado di giudizio e compensava te spese del secondo grado (sentenza dell'8 febbraio 2006).
2. Avverso la suddetta sentenza, Vi..... propone ricorso per cassazione con due motivi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ritualmente intimato, non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Entrambi i motivi di ricorso attengono alla disposta compensazione delle spese processuali di primo grado.
2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. 2.1. La Corte di merito, rilevato che, ai fini della compensazione per giusti motivi chiesta dall'Amministrazione appellante, non rileva quanto dedotto dall'Amministrazione circa il mancato rilievo ufficioso del difetto di giurisdizione, atteso che era stato il Ministero a richiedere il decreto ingiuntivo, espone le ragioni poste a fondamento dei giusti motivi.
Queste sono individuate: nella natura della decisione; nella deduzione del difetto di giurisdizione da parte dell'opponente solo con la comparsa conclusionale; nella circostanza che, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, restavano a carico del Ministero le spese della fase monitoria.
2.2. Le censure concernenti la disposta compensazione delle spese in generale, si sostanziano nella dedotta violazione dell'art. 92 cit. per aver disposto la compensazione con motivazione affetta da vizi. 2.3. È applicabile ratione temporis l'art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione originaria, prima delle novelle apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (a partire da Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20598 e, da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. 6, 2 dicembre 2010, n. 24531), i giusti motivi possono evincersi anche dal complessivo tenore della sentenza.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, pure nel testo applicabile "ratione temporis" prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a),la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. 17 maggio 2012, n. 7763).
2.4. Nella specie, i giusti motivi sono enunciati e non sussiste vizio logico nella motivazione.
Infatti, il giudice di merito fa riferimento, in primo luogo, alla natura della decisione. Con ciò facendo implicito rinvio al carattere controverso e nuovo circa la spettanza della giurisdizione nel caso di omesso versamento all'erario di giocate effettuate in ricevitorie del gioco del lotto. Quindi, sostanzialmente, valuta comparativamente la circostanza che l'opponente ha posto la questione di giurisdizione solo con la comparsa conclusionale con la circostanza che l'Amministrazione ha adito il giudice ordinario per il decreto ingiuntivo e che, per effetto della revoca dello stesso, a suo carico rimangono le spese della fase monitoria.
Queste valutazioni sono idonee a fondare logicamente la disposta compensazione delle spese; ne' sono in contrasto con quanto sostenuto nella stessa sentenza nella parte in cui non ha dato rilievo alle argomentazioni che erano state poste alla base dell'impugnazione. Rileva l'assorbente considerazione che nel disporre la compensazione il giudice non è vincolato alle argomentazioni delle parti, trattandosi di potere attribuitogli dall'art. 92 cit., nella versione originaria, col solo limite dell'obbligo di motivazione, anche implicita.
In conclusione, è infondata la censura relativa alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio. 3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. per non avere la sentenza nulla statuito in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente obbligo pro quota del ricorrente, pur totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado.
Il motivo va rigettato.
3.1. È preliminare il profilo attinente alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in riferimento alla omessa pronuncia sulle spese della consulenza tecnica, avendo il giudice statuito solo sulla integrale compensazione delle spese processuali.
Va rilevato come, dalla stessa prospettazione della censura - dove il ricorrente riconosce che le spese della consulenza graveranno pro quota su entrambe le parti - emerge che non è propriamente denunciata una vera e propria omessa pronuncia, essendo la pronuncia sulle spese della consulenza implicitamente ricompresa in quella di compensazione integrale delle spese.
Comunque, mentre l'omessa pronuncia può ravvisarsi quando il giudice ometta di statuire sulle spese processuali, risultando omesso un provvedimento accessorio, a carattere officioso, cui è tenuto, non altrettanto può dirsi quando il giudice, pur pronunciando sulle spese processuali, ometta di statuire su chi graveranno definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio. In tal caso, la pronuncia sulle spese processuali ricomprenderà implicitamente quella sulle spese di consulenza, quale spesa "del" e "per" il processo.
3.2. Quanto alla violazione del divieto di condannare la parte totalmente vittoriosa (art. 91 cod. proc. civ.), qualora, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, si disponga la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica, nella giurisprudenza di legittimità coesistono due contrapposti orientamenti.
3.2.1. Secondo un orientamento, più risalente nel tempo (Cass. 13 gennaio 1981, n. 270; Cass. 25 marzo 1999, n. 2858) e ancora seguito, tale violazione non sussiste, sulla base del seguente principio: Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Cass. 8 settembre 2005, n. 17953; Cass. 10 ottobre 2006, n. 21701). Principio ribadito anche di recente, affermando che in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122). 3.2.2. Secondo un altro orientamento, invece, Viola l'art. 91 cod. proc. civ. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perché neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, ne' rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali (Cass. 16 marzo 2007, n. 6301; Cass. 6 maggio 2002, n. 6432; Cass. 18 marzo 2000, n. 3237).
3.2.3. Il Collegio condivide il primo orientamento - peraltro, l'unico argomentato - al quale intende dare continuità. D'altra parte, ferma la ricomprensione delle spese della consulenza nelle spese processuali, in una con la funzione della consulenza di ausilio al giudice e, quindi, di strumento nell'interesse comune delle parti, non vi è ragione per escludere le spese della stessa dall'ambito di operatività del potere di compensazione (regolato dall'art. 92 cod. proc. civ.). Esercitato il quale, l'esigenza di stabilire che le stesse gravano pro quota (nella misura della compensazione disposta) sulle parti in causa nasce solo dalla circostanza che, normalmente, esse sono state poste provvisoriamente a carico di una sola di esse. Si tratta, quindi, di rimborso pro quota e non certamente di condanna.
3.2.1. Nella specie, la compensazione integrale delle spese di primo grado, disposta dalla Corte di appello, comprende le spese della consulenza tecnica, le quali graveranno per metà su ciascuna delle parti in causa.
4. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi.
Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali del processo di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013
riferimenti normativi|blue
Cod. Proc. Civ. art. 61
Cod. Proc. Civ. art. 90
Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 92
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