sentenza - correzione Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013
Procedimento di correzione di errori materiali - Pronuncia sulle spese processuali - Ammissibilità - Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente.
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OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza n. 28934 del 27/12/2011 questa Corte (sezione sesta - 2) dichiarava inammissibile il ricorso R.G. n. 2188/2007, proposto da Fabio Pe..... e Bo..... Cristina nei confronti di Fa..... Fabrizio e Melinato Lorella nonché nei confronti di Fa..... Marina; i primi due intimati si erano costituiti depositando un unico controricorso; Fa..... Marina si era costituita depositando un autonomo controricorso.
Nella parte motiva dell'ordinanza la Corte, sinteticamente, affermava che "le spese seguono la soccombenza"; nel dispositivo dell'ordinanza si legge "condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge" senza ulteriori specificazioni. 2. Fa..... Fabrizio e Me..... Lorella, controricorrenti nel processo nel quale sono rimasti soccombenti Fabio Pe..... e Bo..... Cristina, propongono ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. per la correzione di un preteso errore materiale di questa Corte che non avrebbe individuato la parte beneficiaria della condanna alle spese considerato che si erano costituiti, avevano depositato difese scritte e avevano partecipato all'udienza di discussione sia Fa..... Fabrizio e Me..... Lorella, sia Fa..... Marina.
3. Nè dalla motivazione della sentenza ne' dal dispositivo è possibile individuare a favore di quale, tra le due parti controricorrenti (una parte individuata nelle persone di Fa..... Fabrizio e Me..... Lorella e l'altra parte nella persona di Fa..... Marina), sia stata pronunciata condanna alle spese, tenuto conto che le parti controricorrenti erano due e non una; peraltro, dalla motivazione risulta che la Corte di Cassazione ha inteso applicare il principio di soccombenza e non ha inteso pronunciare una condanna cumulativa liquidando le spese unitariamente a favore di entrambe le parti perché la Corte non si è pronunciata in tal senso; non pare neppure che l'omessa indicazione delle parti beneficiarie della condanna possa costituire oggetto di errore revocatorio (consistente nel convincimento dell'esistenza di un solo controricorso e non di due), posto che nella stessa intestazione della sentenza è dato atto che le parti controricorrenti erano due e non una.
Ne discende che è ravvisabile l'ipotesi della mera disattenzione per effetto della quale è mancata, nel dispositivo, la precisazione che la condanna alle spese era pronunciata a favore di ciascuna delle parti controricorrenti e, in tal senso, il dispositivo deve essere corretto. Non v'è luogo a condanna alle spese, peraltro neppure richieste, perché nel procedimento di correzione non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (cfr. Cass. S.U. 27/6/2002 n. 9438).
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 28934/2011 di questa Corte nei seguenti termini: al dispositivo della sentenza, dopo le parole "condanna la parte ricorrente alle spese del giudico liquidate in Euro 2000,00 per onorati ed Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge" seguano le parole "per ciascuna delle due parti controricorrenti". Dispone l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 10 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 287
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis