sentenza - correzione
Mancata liquidazione delle spese generali - Natura - Errore materiale - Fondamento - Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 18518 del 02/08/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 18518 del 02/08/2013
La mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.
integrale|orange
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza n. 16748/03 il giudice di pace di Roma condannò solidalmente i convenuti Francesco Ec.... e Ras s.p.a. a pagare a Salvatore Pa.... per i danni subiti a seguito di incidente stradale Euro 4.257,15, oltre agli accessori, e compensò le spese. Decidendo sull'appello dell'attore, con sentenza n. 15501/06, pubblicata il 10.7.2006, il Tribunale di Roma ha riconosciuto anche il danno morale, che ha equitativamente liquidato in Euro 800 ed ha inoltre condannato i convenuti alle spese del doppio grado, liquidandole in "Euro 680,00 per esborsi (comprese le spese di C.T.U.), in Euro 870,00 per diritti, in Euro 1040,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge".
2.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il Pa.... ed il difensore avv. Gina Tralicci, articolando tre motivi in punto di spese, cui Ras s.p.a. resiste con controricorso.
L'intimato Francesco Ec.... non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sentenza è censurata:
a) col primo motivo, da parte dell'avv. Tralicci in proprio, per omessa distrazione delle spese del secondo grado in proprio favore, come espressamente richiesto;
b) col secondo, per violazione dei minimi tariffari tabellari;
e) col terzo, per omesso ed immotivato riconoscimento della maggiorazione di cui al D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4. 2.- Si osserva:
a) il primo motivo è inammissibile alla stregua del principio affermato dalle sezioni unite con sentenza n. 16037 del 2010 (cui s'è allineata la giurisprudenza successiva: cfr., ex multis, Cass. nn. 293/2011, 15346/2011, 1301/2012), la quale ha statuito che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. b) il secondo è infondato, non avendo il ricorrente considerato che, a fronte della notula redatta sulla base del valore della causa determinato dalla domanda, la liquidazione è stata evidentemente effettuata - "avendo riguardo ... alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata";
c) il terzo è inammissibile in quanto - costituendo principio consolidato quello secondo il quale il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (ex coeteris, Cass. n. 4209/2010) - la mancata liquidazione, nella sentenza, delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ. e segg., in quanto l'omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico- esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi (cfr., per la mancata liquidazione degli onorari di avvocato, Cass., n. 19229/2009).
3.- Il ricorso va conclusivamente respinto.
La condanna dei ricorrenti alle spese in favore di Ras s.p.a. segue la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2013
riferimenti normativi|blue
Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 287