Religione, culti e chiese - chiesa cattolica - città del vaticano - edifici - chiese - parrocchie – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6652 del 21/12/1984
Tempio consacrato ed effettivamente destinato al culto - sentenza di cassazione con rinvio, contenente il riconoscimento della legittimazione del parroco ad agire per tutelare il rispetto del predetto vincolo di destinazione - sopravvenuta sostituzione del parroco - riassunzione effettuata dal nuovo titolare - validità.
A seguito della sentenza di Cassazione con rinvio, che abbia riconosciuto, con riguardo ad un tempio consacrato ed effettivamente destinato al culto cattolico, la legittimazione del parroco ad agire per tutelare il rispetto di detto vincolo di destinazione, alla stregua della sua qualità di ecclesiastico preposto alla officiatura, ed indipendentemente dall'assetto proprietario del bene e dalla sua eventuale appartenenza a parrocchia od altro ente ecclesiastico munito di personalità giuridica, la sopravvenuta sostituzione del sacerdote titolare di detto ufficio non spiega effetti sul processo, e, in particolare, non esclude la validità della riassunzione del giudizio che sia stata effettuata dal nuovo titolare, tenuto conto che, in relazione alla suddetta Azione, le persone fisiche si pongono nella veste di organi dell'apparato istituzionale della Chiesa, cui spetta la qualità di parte.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6652 del 21/12/1984