procedimento civile - Risarcimento del danno da perdita di chance - Domanda formulata per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Domanda generica di risarcimento del danno - Sufficienza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13491 del 13/06/2014
La domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non può essere proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno.
Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13491 del 13/06/2014