Raddoppio del contributo unificato - impugnazioni civili Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3774 del 18/02/2014
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - Rigetto integrale dell'impugnazione - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - Decorrenza - Procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3774 del 18/02/2014
In tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3774 del 18/02/2014