Cose sequestrate nel procedimento penale - Spese di custodia
Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cose sequestrate nel procedimento penale - Spese di custodia - Provvedimento di dissequestro e restituzione - Periodo successivo ai trenta giorni seguenti alla comunicazione del provvedimento - Addebito al soggetto indicato nel provvedimento di dissequestro - Obbligo di comunicazione al custode - Insussistenza - Sopravvenienza art. 150 d.P.R. 115 del 2002 - Irrilevanza - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22362 DEL 13/09/2018
>>> In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno, così che la relativa indennità è dovuta dal soggetto indicato nel summenzionato provvedimento che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene. Inoltre, ai fini della cessazione del rapporto pubblicistico, non è necessaria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, poiché tanto l'abrogato art. 84, comma 2, disp. att. c.p.p., applicabile "ratione temporis" nella specie, quanto il successivo art. 150, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002 collegano l'estinzione dell'obbligo di anticipazione dell'erario alla comunicazione di tale provvedimento al solo avente diritto.