Vigilanza sito stoccaggio rifiuti
Vigilanza sito stoccaggio rifiuti - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Vigilanza sito stoccaggio rifiuti, svolta da una società cooperativa per società commissariata - Giurisdizione ordinaria - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22428 DEL 21/09/2018
>>> La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 90 del 2008, conv., con modif. in l. n. 123 del 2008, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o di soggetti ad essa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.
(Nella specie, la S.C., in sede di risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione, ha attribuito al giudice ordinario la controversia relativa al pagamento dei compensi spettanti ad una società cooperativa per l'attività di vigilanza armata di siti di stoccaggio di rifiuti, svolta per conto di altra società, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti e sottoposta a commissariamento.)