Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Ordinanza ingiunzione in materia urbanistica ed edilizia – Opposizione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento. sanzioni amministrative - CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 22426 DEL 21/09/2018
>>>> L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia (nella specie, per l'erezione di un muro in assenza di titolo abilitativo) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia in forza di quanto previsto dall'art. 22 bis, comma 2, lett. c), della l. n. 689 del 1981, sia considerando che l'opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio ma rappresenta, piuttosto, l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, ad opera di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.