Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Litisconsorzio necessario - Omessa integrazione nel giudizio di merito - Censurabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 23634 DEL 28/09/2018
L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio.