Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Momento di espletamento dell'incarico - Deposito relazione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22030 DEL 11/09/2018
In tema di spese di giustizia, l'incarico conferito agli ausiliari del magistrato (nella specie, un consulente nominato dal P.M. nell'ambito di un procedimento penale) deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge, con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente risposto, con la tempistica richiesta dal magistrato, ai quesiti formulati.
Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento giorni entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute.