Patrocinio a spese dello Stato - Cass. n. 22017/2018
Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Giudizio civile - Equivalenza tra spese liquidate a carico dello Stato in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e spese liquidate a carico del soccombente - Esclusione - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22017 DEL 11/09/2018
In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.
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