Deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio Ricorso per cassazione avverso sentenza notificata - Deposito nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. di copia autentica della sentenza ed anche della relazione di notificazione - Necessità - Mancanza della relazione di notificazione - Conseguenze.
Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 (Rv. 654987 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369
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