Negozi giuridici - unilaterali - recettizi - Cass. n. 19524/2019
Presunzione di conoscenza degli atti negoziali ex art. 1335 c.c. - Indirizzo del destinatario - Fattispecie.
Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fìsiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto efficace la disdetta del contratto di locazione inviata dal locatore alla società conduttrice presso l'indirizzo, da questa eletto nel contratto, coincidente con l'immobile locato, ancorché, al momento del recapito della dichiarazione, la destinataria non lo occupasse più, avendo ceduto l'azienda ivi esercitata).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19524 del 19/07/2019 (Rv. 654573 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1334, Cod_Civ_art_1335