Demanio statale - Fiumi - Sponde e rive interne - Cass. n. 19366/2019
Demanio - demanio statale - idrico Fiumi - Sponde e rive interne - Demanialità - Sussistenza - Sponde e rive esterne - Demanialità - Esclusione - Beni che assumono natura pertinenziale per opera dell'uomo - Demanialità - Configurabilità - Condizioni - Cessazione della demanialità - Volontà della P.A. - Necessità - Fattispecie.
Le sponde o le rive interne dei fiumi e dei torrenti, costituite da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi; del demanio idrico, inoltre, fanno parte anche gli immobili che per opera dell'uomo assumano natura di pertinenza, sicchè, pur non essendo permeati dalle acque di piena ordinaria, siano tuttavia inseparabili strutturalmente dall'alveo ed assolvano con continuità una funzione protettiva in caso di piene straordinarie. Tale rapporto pertinenziale sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione pubblica manifesti la volontà di sottrarre la pertinenza alla sua tipica funzione, determinando in tal modo la cessazione della demanialità. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la decisione con la quale il TSAP, dopo aver riconosciuto carattere demaniale ad una particella sulla quale erano state costruite infrastrutture e canali che la rendevano strutturalmente inseparabile dall'alveo, aveva evidenziato che nessun elemento rivelava la volontà dell'Amministrazione di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, giacchè proprio la presenza di quelle infrastrutture svolgeva la funzione di rendere compatibile la funzione protettiva della stabilità dell'argine con la presenza di un insediamento industriale).
Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19366 del 18/07/2019 (Rv. 654683 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0822, Cod_Civ_art_0823, Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818