Negozio unilaterale di recesso - Adozione negoziale della forma scritta - Applicabilità della presunzione di cui aM'art. 1352 c.c. - Fondamento.
La presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18414 del 09/07/2019 (Rv. 654618 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1334
corte
cassazione
18414
2019