Commercio - interno - indirizzo degli scambi - speciale disciplina settoriale - prodotti alimentari -Cass. n. 25330/2019
Confezionamento e pubblicità degli alimenti - Violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 1992 - Sanzione ex art. 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") - Destinatari - Rivenditore - Inclusione - Fondamento. Sanzioni amministrative.
In tema di confezionamento e pubblicità degli alimenti, anche il rivenditore è sanzionabile, ex art. 18 d.lgs. n. 109 del 1992 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), per le infrazioni di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs., allorché non sia consentita al consumatore una immediata e certa identificazione degli elementi propriamente integranti la corretta etichettatura: ed infatti, nonostante nella sua qualità di mero distributore immetta il prodotto sul mercato come gli viene fornito dal produttore, egli acquista la veste di operatore commerciale appartenente alla filiera dei passaggi del prodotto preconfezionato (dal momento della produzione a quello della vendita finale), qualifica alla quale si riferisce, nello stabilire i principi ed i requisiti della legislazione alimentare, l'art. 17 del Reg. CE n. 178 del 2002, secondo cui spetta agli operatori (e non ai soli produttori) del settore alimentare (e dei mangimi) garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti (o i mangimi) soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25330 del 09/10/2019 (Rv. 655270 - 01)