Contratto di utenza telefonica - Malfunzionamento del servizio di connessione analogica - Indennizzo previsto nella carta dei servizi - Esonero dall'onere di provare il danno - Esclusione - Fondamento.
Nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall’esistenza e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27609 del 29/10/2019 (Rv. 655574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1559, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
corte
cassazione
27609
2019