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Giudice di pace - Regime delle preclusioni - Applicabilita' dell’articolo 180 del cpc

Giudice di pace - Regime delle preclusioni - Applicabilita' dell’articolo 180 del cpc

Giudice di pace - Regime delle preclusioni - Applicabilità dell’articolo 180 del cpc (Corte di cassazione - Sentenza 29 gennaio 2003 n. 1287 )

 Svolgimento del processo

Con citazione (...) gli avv. Enrico e Rosario Puzzanghera convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Alatri la s.r.l. Sirfin recupero crediti chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo di pagare L. 484.200, da questa pretese quale mandataria della rivista Mondo Giudiziario. Il Giudice di Pace, alla prima udienza (...), dichiarata la contumacia della convenuta, autorizzava gli attori a precisare le conclusioni e fissava l'udienza di discussione della causa al 5 novembre 1998. Nelle more si costituiva in cancelleria la s.r.l. Sirfin eccependo, in comparsa di risposta, l'incompetenza territoriale del giudice adito avendo essa sede legale a Roma ed avendo gli attori e il Mondo Giudiziario ivi pattuito il foro convenzionale.

Nel merito affermava poi che il contratto di abbonamento al periodico, concluso il 13 febbraio 1991, si era tacitamente rinnovato di anno in anno, non essendo stato disdetto nei termini pattuiti, sì che essa Sirfin era stata incaricata dal Mondo Giudiziario di riscuotere il canone dovuto per l'anno 1995, per il cui pagamento svolgeva domanda riconvenzionale.

All'udienza (...) la convenuta (...) insisteva nelle eccezioni e nella domanda, ma gli attori, oltre a dichiarare di non accettare il contraddittorio su di essa perché la cessione del preteso credito alla Sirfin non era stata loro notificata, eccepivano, in rito, la tardiva costituzione della convenuta e quindi l'inammissibilità di domande ed eccezioni nel merito la prescrizione presuntiva del credito. Il giudice di Pace rinviava al 17 dicembre 1998, riservato ogni provvedimento. A questa udienza entrambe le parti reiteravano le rispettive difese ed il giudice rinviava per la discussione all'udienza del 26 gennaio 1999; a quest'ultima gli attori, nella comparsa conclusionale scambiata con controparte, eccepivano altresì la prescrizione estintiva del preteso credito.

Con sentenza del 1° febbraio 1999 il Giudice di Pace di Alatri, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta (...) accoglieva la domanda degli attori. Pur ritenendo infatti l'opponibilità ad essi della cessione del credito, non essendo necessaria la notifica a mezzo di pubblico ufficiale, e pur rigettando l'eccezione di prescrizione presuntiva (...), non avendo gli attori dichiarato di aver adempiuto, accoglieva però l'eccezione di prescrizione estintiva (art. 2948 n. 4 c.c.) perché il contratto era stato sottoscritto in Alatri il 13 febbraio 1991 e la prima costituzione in mora dei presunti debitori era del 25 giugno 1998. Avverso questa sentenza ricorre la s.r.l. Sirfin per due motivi, cui resistono gli avvocati Enrico e Rosario Puzzanghera.

Motivi della decisione

1. I controricorrenti eccepiscono pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso.

Il rilievo è formulato sotto un triplice profilo: a) l'avv. Marini Balestra, che ha redatto il ricorso, non appare esser abilitato a patrocinare in Cassazione; b) comunque non è stato incaricato per il giudizio di Cassazione atteso il tenore del mandato, conferitogli per «ogni stato e grado... compreso l'appello», e quindi non per la Cassazione; c) la procura non risulta essergli stata conferita da Giulio Capannini nella qualità di Amministratore unico della s.r.l. Sirfin, bensi in proprio.

Le eccezioni sono infondate. Dalla consultazione dell'Albo speciale in cui sono iscritti gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, a norma dell'art. 33 RDL 27/XI/1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 - che è pubblico e facilmente consultabile anche in via telematica attraverso il CED della Cassazione (Archivio “Albo”) - risulta che l'avv. Marini Balestra Andrea Stefano, con domicilio legale anche a Roma, via Vigliena n. 2 - corrispondente a quello stampigliato sul ricorso - è iscritto all'Albo Speciale degli avvocati cassazionisti fin dal 26 giugno 1987, e pertanto sussiste la prova dello ius postulandi del predetto professionista dinanzi a questa Corte Suprema. Altresi da ritenere sussistente è il requisito - richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. - della specialità della procura, apposta a margine del ricorso, perché, malgrado nelle espressioni letterali usate sia stato omesso lo specifico riferimento al giudizio di Cassazione, innanzi tutto la predetta collocazione topografica - prevista dall'art. 83 terzo comma cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 27 maggio 1997 n. 141 - ne determina una presunzione di riferibilità all'atto cui accede e quindi al grado per cui questo è predisposto; in secondo luogo, oltre ad essere dettagliatamente specificata, in ricorso, la sentenza avverso la quale il medesimo (redatto, come dianzi detto, da un difensore del foro di Roma presso il quale i ricorrenti hanno eletto domicilio) è proposto, nel testo della procura è precisato che viene conferita per la difesa «nel presente giudizio», ragion per cui va riferita al giudizio di Cassazione, salva la prova contraria, a carico di colui che vi abbia interesse (Cass. 14527/1999), che le restanti espressioni concernenti il giudizio di merito non siano generiche e di stile (Cass. 463/1999, 4295/2002, 10443/2002).

Infondata infine è anche la terza eccezione poiché dalle premesse del ricorso emerge che Giulio Capannini è l'Amministratore unico della s.r.l. Sirfin sì che l'omessa menzione di tale qualità nella sottoscrizione della procura, a margine del ricorso, non determina alcuna incertezza sulla riferibilità di esso alla società indicata come rappresentata perché, secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata (tra le tante Cass. 9491/2002) i dati contenuti nell'intestazione del ricorso integrano la sottoscrizione della procura a margine del medesimo. Pertanto il ricorso è ammissibile.

2. Con il primo motivo la s.r.l. Sirfin censura il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e deduce che gli attori hanno tacitamente aderito all'indicazione del foro di Roma, non avendolo espressamente contestato, si che erroneamente il Giudice di Pace di Alatri ha ritenuto di essere competente per il forum contractus (...), intervenuto tra il Mondo Giudiziario e gli avv.ti Puzzanghera (che peraltro neppure lo hanno invocato), e quindi privo di effetti per i terzi, qual è essa s.r.l. Sirfin.

Il motivo va rigettato.

2.1 Dall'esame degli atti - che la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di esaminare perché l'errore denunciato è processuale - emerge, come evidenziato in narrativa, che la s.r.l. Sirfin si è costituita dopo che il Giudice di Pace, alla prima udienza, l'aveva dichiarata contumace ed aveva autorizzato gli attori a precisare le conclusioni, rinviando altresì la causa per la discussione. Tuttavia, poiché detto giudice, in sentenza, prima di esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, ha chiarito di averne revocato la contumacia, e quindi ha esaminato le eccezioni degli attori, è da ritenere ammissibile la costituzione - tardiva - della s.r.l. Serfin sul presupposto che il giudice, nel revocare la contumacia della convenuta, abbia altresì - necessariamente: art. 293 cod. proc. civ. - revocato o l'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione (per un'ipotesi analoga nel procedimento pretorile, nel regime anteriore alla novella introdotta con legge 26 novembre 1990 n. 353: Cass. 4334/1994), se si ritiene la persistente vigenza dell'art. 62 disp. att. cod. proc. civ. - in base al quale era pacifico che il Pretore o il conciliatore potesse scindere l'udienza di precisazione delle conclusioni da quella di discussione - ovvero anche l'ordinanza di precisazione delle conclusioni, se si reputa incompatibile detta disposizione di attuazione con l'art. 321 c.p.c. (nella formulazione introdotta dapprima con l'art. 45 legge 353/1990 e poi con l'art. 30 legge 21/XI/1991 n. 374), che non prevede una soluzione di continuità tra la fase di trattazione conclusiva della causa e quella decisoria.

Nell'uno o nell'altro caso, comunque, non avendo il Giudice di Pace rimesso in termini la convenuta - provvedimento peraltro condizionato alla sussistenza di predeterminati presupposti (art. 394 cod. proc. civ.) - essa, per il principio della non regressione del processo ad una fase anteriore, ha dovuto accettare il processo nello stato in cui si trovava nel momento in cui ha deciso di costituirsi, e dunque con le preclusioni già maturate, tra cui quella di eccepire l'incompetenza territoriale.

Invero, per effetto dell'art. 319, primo comma, c.p.c. - a norma del quale dinanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti può avvenire anche in udienza e senza formalità alcuna - il convenuto, per costituirsi, non ha l'onere né di predisporre una comparsa di risposta, né di depositarla entro prefissati termini in cancelleria, ma può limitarsi a depositare in udienza l'atto di citazione notificatogli. Ne deriva, quale logico corollario, la possibilità di formulare nel verbale di udienza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, con consequenziale spostamento in avanti, rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, della barriera delle preclusioni stabilite per la proponibilità delle stesse, senza tuttavia poter arrivare ad eliminarla, perché il principio della preclusione delle questioni preliminari di competenza dopo la prima udienza di trattazione, codificato nell'art. 38 primo comma c.p.c. (nella formulazione introdotta dall'art. 4 della legge 353/1990) per il procedimento dinanzi al Tribunale, diviene vieppiù stringente nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace in cui l'udienza di trattazione è tendenzialmente unica (art. 320 c.p.c.), e comunque l'eventuale seconda udienza di trattazione è destinata ad una fase successiva a quella preliminare (e cioè ad «ulteriori produzioni e richieste di prova» terzo comma art. 320 cod. proc. civ.).

Né può influire sulla tempestività dell'eccezione di incompetenza la questione se il termine che il giudice deve dare all'udienza di prima comparizione alle parti, indipendentemente dalla loro richiesta - e dunque ancorché contumaci (Cass. 6808/2000) - per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio (art. 180 secondo comma c.p.c. - come sostituito dall'art. 4 del D.L. 432/1995, convertito, con modificazioni, con legge 534/1995) sia utilizzabile anche per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale (per la soluzione negativa Cass. 1177/2002, cit.), perché all'applicabilità dell'art. 180 c.p.c. nel procedimento dinanzi al giudice di Pace osta la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista nell'art 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva, con conseguente esclusione della possibilità di scindere l'udienza di prima comparizione dall'udienza di trattazione. Ne deriva che nel procedimento dinanzi al giudice di Pace il regime delle preclusioni - indisponibile perché stabilito per realizzare l'interesse pubblico alla celerità del processo, accentuato dall'esser giustizia minore, e perciò rilevabile di ufficio - è rafforzato (Cass. 835/1999; 5626/1999 e 4376/2000).

Tornando al caso di specie la prima udienza, svoltasi il 28 ottobre 1998, conformemente alla previsione contenuta nell'art. 320 c.p.c., è stata conclusiva, e perciò la s.r.l. Sirfin, dichiarata nella stessa udienza contumace, è decaduta dalla possibilità di sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile. Pertanto detto giudice non poteva esaminarla e la sua competenza era ormai divenuta incontestabile.

Corretta nei suesposti termini, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., secondo comma, la motivazione sulla competenza del giudice di Pace di Alatri, il primo motivo di ricorso va rigettato.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 C.C.». La prescrizione presuntiva è stata eccepita dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre quella estintiva soltanto nella comparsa conclusionale, e quindi tardivamente. Quest'ultima era dunque nuova ed essendo rimesso alla parte l'onere di sollevarla e specificarla, non è rilevabile di ufficio. In ogni modo, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., per il rispetto dei principi del contraddittorio, e di immediatezza, concentrazione ed economicità del giudizio, le eccezioni processuali e di merito devono esser proposte nella fase introduttiva e perciò devono esser formulate, a pena di decadenza, nel primo atto introduttivo del giudizio, salvo che siano, per l'una o per l'altra parte, eccezioni di replica ai rispettivi atti difensivi, ma anche in tal caso deve essere rispettato il termine fissato dal giudice. Nel merito il contratto di abbonamento al Mondo Giudiziario, stipulato il 13 gennaio 1991, era di durata annuale, automaticamente rinnovabile, per espressa clausola contrattuale, se non disdetto entro novembre di ciascun anno. Tale rinnovo si è protratto fino al 1995, anno in cui gli avv. Puzzanghera si sono resi inadempienti all'obbligo di corrispondere il canone e perciò la prescrizione è iniziata a decorrere dal gennaio 1995 e non dalla conclusione del contratto.

Quindi, in esecuzione del mandato conferito alla s.r.l. Sirfin in data 25 giugno 1998 per il recupero del credito, essa aveva costituito in mora i predetti avvocati in data 15 luglio 1998 e dunque allorché il termine prescrizionale non era ancora decorso. Il motivo, ammissibile nella sola censura relativa alla tardiva proposizione dell'eccezione di prescrizione, perché, essendo eccezione in senso stretto, si pone la questione se nell'esaminarla il giudice di Pace ha violato norme processuali, è fondato, mentre le restanti censure sono di fatto e perciò inammissibili. Come già evidenziato, nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti può avvenire anche in udienza e perciò il convenuto, diversamente da quanto dispone l'art. 171, secondo comma cod. proc. civ. per il procedimento dinanzi al Tribunale, può proporre fino a tale momento, anche oralmente, domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito. Se invece non si costituisce, per effetto degli artt. 171, ultimo comma, c.p.c. e 59 disp. att. c.p.c. - cui rinvia l'art. 311 c.p.c. - va dichiarato contumace, e, se può costituirsi tardivamente (art. 293 cod. proc. civ.), non può però più proporre non solo domande riconvenzionali (Cass. 5751/1999), ma neppure eccezioni, perché gli è ormai precluso di allegare i fatti su cui si fondano.

Pertanto va dichiarata l'inammissibilità non solo della domanda di condanna, proposta dalla s.r.l. Sirfin, in via riconvenzionale, con la comparsa di risposta, con cui si è tardivamente costituita, per il pagamento dell'abbonamento al Mondo Giudiziario per l'anno 1995, ma anche della implicita eccezione riconvenzionale fondata sul medesimo fatto e costitutiva della richiesta di rigetto della domanda attorea. Conseguentemente va dichiarata l'inammissibilità della controeccezione di prescrizione presuntiva del credito formulata dagli attori. Tale eccezione è poi ugualmente inammissibile anche a volerla considerare proposta in via autonoma perché si fonda su un fatto nuovo e diverso - e cioè la presunzione di adempimento del debito - da quello prospettato nell'atto di citazione - con il quale è stato domandato, sia nei confronti della s.r.l. Sirfin che del Mondo Giudiziario, l'accertamento dell'inesistenza del fatto costitutivo - e perciò non più allegabile dopo la prima udienza di trattazione.

Quanto poi all'eccezione di prescrizione estintiva, formulata dagli attori per la prima volta nella comparsa conclusionale, scambiata all'udienza di discussione, essa è nuova anche rispetto all'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché i due tipi di prescrizione sono ontologicamente diversi e logicamente incompatibili, essendo l'una identificata dall'inerzia del titolare del diritto; l'altra da una presunzione di adempimento dell'obbligo. Ne consegue, da un canto, che la parte può modificare l'eccezione di prescrizione presuntiva di un debito in quella di prescrizione estintiva - e viceversa - fintantoché non è preclusa la proponibilità di nuove eccezioni; dall'altro che il giudice non può - senza violare il principio dispositivo dell'eccezione in senso stretto - applicare d'ufficio la prescrizione estintiva, se la parte ha sollevato quella presuntiva (o viceversa).

Né a diversa conclusione può indurre il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite (S.U. 10955/2002), in sede di composizione di contrasto, secondo il quale non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, disattendendo l'indicazione della parte che ha eccepito la prescrizione sul tempo occorrente per l'estinzione del diritto della controparte, applica la durata prefissata dalla norma - e che perciò non è elemento costitutivo della situazione sostanziale allegata - perché appartiene alla funzione istituzionale del giudice qualificare giuridicamente i fatti dedotti dalle parti ed individuare la disciplina giuridica applicabile. Pertanto, avendo il giudice di Pace, dopo aver rigettato nel merito l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, accolto la domanda attorea per prescrizione estintiva dello stesso, il secondo motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata va cassata e rinviata ad altro Giudice di Pace del medesimo Ufficio giudiziario di Alatri perché decida sulla domanda di accertamento negativo del debito degli attori secondo i principi generali sull'onere della prova e senza esaminare le nuove domande o eccezioni, precluse perché avanzate dopo la prima udienza di trattazione, quindi provveda sulle spese, anche di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso: accoglie il secondo; cassa e rinvia.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it