filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 22/01/2014
Prova - Prova della paternità naturale - Elementi indiziari - "Tractatus", "fama" e indagini ematologiche eseguite su parenti del preteso genitore - Ammissibilità - Valutazione da parte del giudice - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 22/01/2014
In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, l'art. 269 cod. civ. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'"id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 22/01/2014