adozione - adozione (dei minori d'età) - dichiarazione di adozione - procedimento Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 07/02/2014
Mancato riconoscimento del figlio naturale dopo il parto - Art. 11 della legge n. 184 del 1983 e art. 30 del Regolamento dello stato civile - Richiesta di sospensione del procedimento adottivo abbreviato e di un termine per provvedere al successivo riconoscimento - Ammissibilità sino alla sentenza di adozione - Permanenza del rapporto con il figlio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 07/02/2014
La facoltà di chiedere la sospensione del procedimento abbreviato per la dichiarazione di adottabilità del minore non riconosciuto alla nascita e un termine per provvedere al riconoscimento, prevista in capo a chi si affermi genitore biologico dall'art. 11, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, non è preventivamente rinunciabile, né è soggetta a decadenza, in quanto la richiesta può intervenire fino alla definizione del procedimento di primo grado, dovendo poi il tribunale per i minorenni valutare, nell'interesse preminente del minore alla sua famiglia di origine, il requisito del perdurante rapporto del genitore biologico con il figlio alla luce delle peculiarità del caso, valorizzando la disponibilità, la capacità e le competenze del genitore biologico, quali connesse alla responsabilità del ruolo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 07/02/2014