famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006
Figlio maggiorenne - Diritto al mentenimento - Sussistenza - Condizioni e limiti temporali - Accertamento - Criteri - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006
L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e specializzazione. (Principio espresso in fattispecie di rifiuto da parte della figlia maggiorenne - ritenuto ingiustificato dalla corte d'appello - nei confronti delle proposte lavorative formulatele dal padre).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006