famiglia - matrimonio - concordatario - nullità - sentenza dei tribunali ecclesiastici - delibazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15409 del 06/07/2006
Gratuito patrocinio per i non abbienti secondo il diritto canonico - Condizioni - Mancata ammissione - Sindacato di detto provvedimento da parte del giudice della delibazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15409 del 06/07/2006
Poiché il codice di diritto canonico prevede il gratuito patrocinio per i non abbienti, a condizione che sia accertato il loro stato di inferiorità economica e si tratti di causa non futile nè temeraria, con un procedimento non dissimile da quello previsto dalla legge italiana, l'eventuale mancata ammissione al gratuito patrocinio in sede ecclesiastica non integra una violazione del diritto di difesa, che possa essere fatta valere innanzi alla corte d'appello al fine di opporsi alla pronuncia di esecutività di una sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, non potendo il giudice italiano sindacare la mancata ammissione al beneficio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15409 del 06/07/2006