Domanda di affidamento condiviso formulata per la prima volta di fronte al tribunale - Tardività - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 10/05/2013
In tema di procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, non è affetta da inammissibilità per tardività la domanda di affidamento condiviso formulata per la prima volta all'udienza di fronte al tribunale, trattandosi di procedimenti in cui vengono in rilievo finalità di natura pubblicistica relative alla tutela e cura dei minori, non governati, quindi, dal principio della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 10/05/2013