famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006
Modifica delle condizioni della separazione in relazione all'affidamento dei figli - Regola dell'onere della prova - Operatività - Esclusione - Poteri istruttori d'ufficio - Esercizio - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006
In materia di separazione personale dei coniugi, l'art. 155, settimo comma, cod. civ., disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori d'ufficio per finalità di natura pubblicistica. Tale principio opera anche in materia di revisione delle condizioni della separazione per quanto concerne l'affidamento dei figli.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006