famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - effetti - diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento – genitore naturale - contributo di mantenimento a favore del figlio naturale stabilito dal giudice - diminuzione in relazio
procedimenti speciali - in genere - applicazione di rito erroneo in primo grado - decreto di inammissibilità della domanda proposta con ricorso - impugnazione - reclamo - ammissibilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006
Qualora una controversia sia stata trattata in primo grado con rito camerale, nonostante la previsione legislativa imponesse il rito ordinario, l'impugnazione, per il principio di ultrattività del rito, deve seguire le forme del giudizio camerale. Ne consegue l'ammissibilità del reclamo, proposto con ricorso, nei confronti del decreto di improcedibilità della domanda di riduzione del contributo per il mantenimento di figlio naturale ove il relativo giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito camerale anziché dell'ordinario giudizio di cognizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006