Procedimento camerale ex art. 262 cod. civ. - Reclamo - Mancata comparizione della parte reclamante in udienza - Decisione nel merito dell'istanza - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 284 del 09/01/2009
In tema di procedimento camerale di cui agli articoli 262 cod. civ. e 38, commi primo e terzo, disp. att. cod. civ., in materia di attribuzione del cognome del figlio naturale riconosciuto, nell'ipotesi di mancata comparizione della parte reclamante, il giudice del reclamo, verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 284 del 09/01/2009