Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - prova – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009
Prova della paternità naturale - Consulenza tecnica genetica - Ambito delle indagini - Obbligo del consulente di esaminare ogni ipotesi prospettata dalle parti - Esclusione - Necessità di esaminare solo le ipotesi suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., non ogni ipotesi prospettata dalle parti deve essere dal medesimo esaminata per pervenire al giudizio di certezza o di elevatissima probabilità della paternità, ma solo quelle che appaiano suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti riscontri in fatto. (Nella specie, tale non è stata considerata dalla S.C. l'affermazione di un isolato genetico proprio di una comunità comunque integrata nel territorio nazionale da diversi secoli, il quale avrebbe potuto astrattamente influire sull'esito dell'accertamento scientifico ematologico-genetico che era pervenuto a conclusioni di pratica certezza).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009