Famiglia - potestà dei genitori – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27188 del 20/12/2006
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento CE n. 2201/2003 - Principio generale dell'automatico riconoscimento - Portata e limiti - Attività modificativa della situazione in atto - Previa notificazione e apposita declaratoria di esecutività - Necessità - Conseguenze.
In tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, nella disciplina del regolamento CE del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201/2003, le decisioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale, se non si sottraggono al principio generale dell'automatico riconoscimento (restando l'eventuale disconoscimento subordinato ad iniziativa di parte), non possono, solo perché riconosciute, essere poste in esecuzione, vale a dire non possono costituire titolo per un'attività modificativa della situazione in atto, all'uopo occorrendo, oltre alla previa notificazione, la apposita declaratoria di esecutività, su istanza dell'interessato, di cui all'art. 28 del citato regolamento. Ne deriva che la decisione del giudice italiano, la quale modifichi una precedente scelta e sostituisca l'uno all'altro genitore nella qualità di affidatario del figlio minore, non autorizza il nuovo affidatario a prelevare e trasferire il minore stesso dallo Stato membro in cui risieda assieme al precedente affidatario, rendendosi a tal fine necessaria, la dichiarazione di esecutività.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27188 del 20/12/2006