Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17883 del 09/09/2016
Quota dell'indennità di fine rapporto spettante al coniuge divorziato - Indennità spettante all'agente generale di agenzia di assicurazioni - Spettanza - Condizioni.
Il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, previsto dall'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 a favore del coniuge divorziato che sia titolare di assegno e che non sia passato a nuove nozze, sussiste con riferimento agli emolumenti collegati alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che si correlino al lavoro dell'ex coniuge, sicché, nel caso di indennità spettante all'agente generale di un'agenzia di assicurazioni, tale diritto spetta unicamente ove l'attività dell'agente si risolva in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale e non sia svolta attraverso una struttura organizzata, anche a livello embrionale, con ampi margini di autonomia, riguardo alla scelta dei tempi e dei modi di esercizio, e con assunzione di rischio a proprio carico.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17883 del 09/09/2016