Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell'idoneità ad essere affidatario di figli minori - Esclusione - Ambito valutativo del giudice - Delimitazione - Fattispecie.
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello di privilegiare la collocazione dei minori presso la madre in ragione dell'età prescolare degli stessi).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18087 del 14/09/2016