Competenza - Competenza per territorio - Tutela dell'incapace - Radicamento nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità - Successivo spostamento della dimora dell'interessato - Irrilevanza.
La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetuatio iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18272 del 16/09/2016