Tentativo di conciliazione - mancata comparizione del ricorrente - inefficacia della domanda - esclusione - condizioni.*
La norma dettata dall'art 707 secondo comma cod proc civ, secondo la quale, nel procedimento di separazione personale dei coniugi, se il ricorrente non si presenta all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del tribunale, la domanda non ha effetto, non e applicabile nel procedimento di divorzio, nel quale il coniuge intimato, che sia comparso, puo, in assenza del ricorrente, fare propria la domanda ed insistere per lo scioglimento del matrimonio. ( V 3068/75, mass n 377165).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977