Procedimento - tentativo di conciliazione - istanza adesiva del coniuge intimato - successiva rinuncia o resistenza del coniuge ricorrente - periodo di separazione - elevazione a sei anni - esclusione.*
082224 383617*
Qualora il coniuge destinatario del ricorso per lo scioglimento del matrimonio, in Sede di comparizione davanti al Presidente del tribunale, dichiari di far propria la domanda, instando, a sua volta, per lo scioglimento del matrimonio, la successiva rinuncia del ricorrente alla propria domanda, ovvero la sua resistenza avverso l'analoga domanda dell'altro coniuge, non puo valere a prolungare da cinque a sei anni, a norma dell'art 3 della legge 1 dicembre 1970 n 898, il periodo di separazione necessario per l'introduzione della richiesta di divorzio.*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977